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Nuova IMU – Presupposto, definizioni, modalità di applicazione

PRESUPPOSTO

Presupposto dell’imposta – art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019 – è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DEFINIZIONI

– per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

– per AREA FABBRICABILE si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche;

– per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

 

SOGGETTI PASSIVI

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti (art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019):

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento da parte degli eredi.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019).

Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]:
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
– la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
– un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

 

ALIQUOTE

Per l’anno 2024, le aliquote sono quelle deliberate dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 73 del 28 dicembre 2024.

 

DETRAZIONI

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALEsolo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Non costituisce presupposto dell’imposta IMU il possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

 

BASE IMPONIBILE

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO (art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

Esempio: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.

Esempio: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = (2.000,00 + 5%) x 80 = 168.000,00 euro

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

Esempio: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = (11.000,00 + 5%) x 65 = 750.750,00 euro

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = (1.400,00 + 5%) x 55 = 80.850,00 euro

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi:

– per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019), di cui all’art. 10 del codice D. Lgs. n. 42/2004;

– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019), limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale (art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019), l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.

Per i TERRENI AGRICOLI (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019), nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per le AREE FABBRICABILI (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

ESENZIONI

Le ipotesi di esenzione dall’IMU (art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019) sono:

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi (art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019):

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

I fabbricati merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA

L’imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili.

Diversamente dalle imposte sui redditi l’IMU si calcola e si versa per l’anno corrente.

Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

– BASE IMPONIBILE

– MESI DI POSSESSO

– PERCENTUALE DI POSSESSO

– ALIQUOTA DI RIFERIMENTO

– DETRAZIONI SPETTANTI

Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

L’IMU si calcola come segue:

IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE X (MESI DI POSSESSO / 12) X (PERCENTUALE DI POSSESSO / 100) X (ALIQUOTA / 100)

Se il possesso riguarda l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante nella misura massima di 200 euro di detrazione ordinaria.

 

DETRAZIONE SPETTANTE = (DETRAZIONE ORDINARIA) / (NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L’ABITAZIONE) X (MESI DI UTILIZZO / 12)

Se il possesso riguarda immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

 

VERSAMENTI

Per l’anno 2023 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2023

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2023

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (IMU e TASI).

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24).

 

QUOTA D’IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

La Legge n. 160/2019 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D · la quota d’imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato

· la differenza con l’aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo

per gli immobili diversi da quelli in categoria D · l’intero ammontare dell’imposta dovuta deve essere versato al Comune

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

– 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

– 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

 

DICHIARAZIONI

Per le variazioni intervenute nel 2022 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2023.

Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

La presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal Comune.

 

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata a tutti i comuni sul cui territorio insiste l’immobile.

La dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__” e deve essere indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune competente.

La dichiarazione può essere trasmessa con posta certificata (PEC).

La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica secondo le modalità specificate nel Comunicato del Dipartimento delle Finanze del 5 ottobre 2016.

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

 

DICHIARAZIONI ENTI NON COMMERCIALI (ENC)

Gli enti di cui al comma 759, lettera g), della Legge 160/2019 – enti non commerciali devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

 

Novità per l’anno 2021

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto per l’anno 2021 alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate.

1) Esenzione della prima rata dell’IMU (legge n. 178/2020)
il comma 599 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell’IMU, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
Per comunicare il diritto all’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, nell’attesa che venga adottato il nuovo DM previsto dal comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160/2019
– indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è fruito dell’esenzione;
– barrando la casella esente;
– riportando, nelle annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione:
comma 599 art. 1 legge n. 178/2020.

2) Residenti all’estero che possiedono immobili in Italia
il comma 48 dell’art. 1 della legge n.178/2020 introduce una nuova agevolazione.
Dal 2021 per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, l’IMU è dovuta al 50%.

3) Esenzione prima rata dell’IMU D.L. 41/2021 (convertito in legge n. 69 del 21/05/2021)
Non è dovuta, per l’anno 2021, la prima rata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27/12/2019 n. 160, ai sensi dell’art. 6 sexties della L. 69/2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.
L’esenzione si applica agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

I soggetti ai quali spetta l’esenzione devono possedere i seguenti requisiti:
– essere titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
– non devono aver cessato l’attività alla data del 22/03/2021, data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);
– non devono aver attivato la partita Iva dopo il 22/03/2021, data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);
– non devono essere enti pubblici di cui all’art. 74 e 162 bis del Tuir;
– essere titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir;
– essere soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1 del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
– l’ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Per comunicare il diritto all’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, nell’attesa che venga adottato il nuovo DM previsto dal comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160/2019:
– indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è fruito dell’esenzione;
– barrando la casella esente;
– riportando, nelle annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione:
art. 6-sexties legge n. 69 del 21/05/2021.

ESENZIONI IMU 2021

SFRATTI SOSPESI 

Ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 25/05/2021, n. 73, introdotto in fase di conversione dalla legge 23/07/2021, n. 106, è stato previsto l’esonero dall’IMU 2021 per gli immobili destinati ad uso abitativoposseduti da persone fisiche ed affittati, per i quali è stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020, la cui esecuzione sia stata sospesa fino al 30 giugno 2021.

La norma prevede che lo stesso esonero spetti anche nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa successivamente al 28 febbraio 2020, a condizione che l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Qualora sia stato versato l’IMU a titolo di acconto o di unica soluzione è possibile richiedere il rimborso secondo le modalità disciplinate dal Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, utilizzando apposito modello di istanza di rimborso. (Il modello di istanza, in formato word, è scaricabile dal sito del Comune nella sezione Aree tematiche – Tributi Comunali-IMU 2021).

IMMOBILI SETTORE CULTURA Ai sensi dell’art. 78 del DL 104/2020 non è dovuta l’IMU per le intere annualità 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 Teatri, (cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili – con fine di lucro) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

OBBLIGO DICHIARATIVO Per comunicare il diritto all’esenzione per le fattispecie di cui sopra è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022): -indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è fruito dell’esenzione; -barrando la casella esente; -riportando, nelle annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione.

 

    venerdì 19, Gennaio 2024
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