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CITTADINI COMUNITARI : ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE

L’attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito di soggiorno regolare e continuativo in Italia per almeno 5 anni (art. 14 D.Lgs.  6.2.2007 n. 30). Il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver posseduto i requisiti di iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5). La richiesta può essere presentata per sé stessi e per i figli minori. Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno.

Modalità di richiesta

E’ necessario fissare un appuntamento telefonando allo 039/62800454 – 462- 464  da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00.

La richiesta può essere unica per genitore e figlio minore.

Il giorno dell’appuntamento occorre portare il modulo di richiesta compilato e i seguenti documenti (originali e fotocopia):

  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • un documento di identità valido per l’espatrio per sé stessi e, qualora la richiesta riguardi anche i figli minori, i loro documenti di identità validi per l’espatrio
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore ( ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni, dichiarazioni dei redditi, contratti di lavoro, buste paga )
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela (se proveniente dall’estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*), la documentazione che attesti la condizione di lavoratore del familiare e la dichiarazione di vivenza a carico firmata dal familiare lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente.
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche  e dell’assicurazione sanitaria.

NB: il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare.

Costo

  • Per la richiesta: 1 marca da bollo € 16,00
  • Per il rilascio dell’attestato: € 16,52 (bollo da € 16,00 + € 0,52 diritti di segreteria) per ogni documento rilasciato, da corrispondere direttamente al ritiro del certificato in contanti o con bancomat/carta di credito

L’attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Qualora l’attestazione sia un documento necessario alla definizione di altre pratiche (mutui, richieste di invalidità ecc.) vi preghiamo di tenere in considerazione sia i tempi necessari a fissare l’appuntamento che i tempi per il rilascio dell’attestazione.

Note

*Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all’estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.

Tutti le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Pesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

    giovedì 25, Agosto 2022
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