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TARI Tassa sui rifiuti

Ente territorialmente competente per la gestione delle tariffe della tassa rifiuti:

COMUNE DI CONCOREZZO

Codice fiscale: 03032720157 – Partita IVA 00741200968

Sede: Piazza della Pace, 2 – 20068 CONCOREZZO (MB)

Centralino: 039628001

Email: tributi@comune.concorezzo.mb.it

PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

Sito internet: https://comune.concorezzo.mb.it/

SPORTELLO RIFIUTI ON LINE

Settore / Servizio: Settore Finanze e Contabilità

Responsabile del procedimento: Sergio Locatelli

  • Email: tributi@comune.concorezzo.mb.it
  • Recapiti telefonici: 03962800.425-410

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale
  • Telefono: 039628001

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizio Tributi

  • Responsabile dell’ufficio: Sergio Locatelli
  • Telefono: 03962800.425-410
  • Fax: 03962800475
  • Email: tributi@comune.concorezzo.mb.it
  • Contatti: Per informazioni relative a: iscrizioni, variazioni e cessazione TARI (tassa rifiuti); presso ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); per richiedere un appuntamento all’Ufficio Tributi è possibile: inviare una mail al seguente indirizzo: tributi@comune.concorezzo.mb.it, specificando: nome, cognome, numero di telefono e motivo; telefonare ai numeri 03962800.425-410; tramite richiesta all’URP (piano terra).
  • Orari: riceve, su appuntamento, lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Servizio Tributi

  • Responsabile dell’ufficio: Sergio Locatelli
  • Telefono: 03962800.410-425
  • Fax: 03962800475
  • Email: tributi@comune.concorezzo.mb.it
  • Contatti: Per informazioni relative a: iscrizioni, variazioni e cessazione TARI (tassa rifiuti); presso ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); per richiedere un appuntamento all’Ufficio Tributi è possibile: inviare una mail al seguente indirizzo: tributi@comune.concorezzo.mb.it, specificando: nome, cognome, numero di telefono e motivo; telefonare ai numeri 03962800.425-410; tramite richiesta all’URP (piano terra).
  • Orari: riceve, su appuntamento, lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

 

Tassa sui rifiuti (TARI)

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

 

Immobili tassati

Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative delle utenze non domestiche, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; sono aree scoperte operative quelle destinate all’esercizio di un’attività produttiva, commerciale e di servizi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

 

Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

 

Determinazione della tassa

La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, alla quale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota deliberata per l’anno precedente.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. I rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, il Comune riconosce l’agevolazione alle utenze domestiche ripartendo, ad esempio, fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.

 

Numero dei componenti il nucleo familiare

Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti i contribuenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica, né le relative variazioni (nascita di un figlio, decesso o emigrazione di uno dei componenti). Devono invece essere dichiarate eventuali persone dimoranti per almeno sei mesi presso la famiglia che non fanno parte dello stesso nucleo familiare (per es. colf o badanti). Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, pertanto tali situazioni devono essere dichiarate.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in 3 unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se i medesimi luoghi non sono condotti da persone fisiche si considerano utenze non domestiche

 

Superficie assoggettabile al tributo

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:

1) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;

2) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;

3) il vano scala interno all’abitazione;

4) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;

5) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all’esercizio di una qualsiasi attività economica;

6) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso;

7) nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

Sono escluse dalla tassa sui rifiuti:

a) le aree scoperte che costituisco pertinenza o accessorio a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche.

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, connessione telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

 

Esclusione dall’obbligo di conferimento

Sono esclusi dalla tassa sui rifiuti i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Per perseguire la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale comunale, in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’ art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al Comune e all’affidatario del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno per l’anno 2021, entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022) con effetti a decorrere dall’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al Comune e all’affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 3 deve comunicare, al Comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.

 

Tariffe

Dal 1° gennaio 2023, la tassa sui rifiuti si applica sulla base delle tariffe, deliberate dal Consiglio comunale il 9 marzo 2023 con provvedimento n. 13. Il piano per la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferita alle annualità 2022-2025 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 28 aprile 2022 ed è stato modificato con deliberazione n. 33 del 30 maggio 2022.

 

Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio

La tassa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.

La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, e di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi qualora comporti unicamente il differimento delle prestazioni previste non comporta esonero o riduzione della tariffa.

 

Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso

Ai sensi del comma 659 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, la tariffa annuale è ridotta, del 30%, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

– vengano utilizzate nel corso dell’anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;

– tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;

– detta dichiarazione contenga l’indicazione del Comune di residenza dell’utente e degli altri utilizzatori dell’immobile nonché la dichiarazione di non cedere l’alloggio in locazione o in comodato;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Nel caso in cui un’abitazione abbia locali pertinenziali, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta.

La tariffa annuale è ridotta del 30 % nei confronti dell’utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell’ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell’alloggio al quale si riferisce la riduzione.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione.

L’utente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta.

 

Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo

Ai sensi del secondo periodo del comma 649 della Legge n. 147/2013, alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti solidi urbani e assimilati, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico è riconosciuta una riduzione del 25% della parte variabile della tassa rifiuti, a condizione che sia presentata apposita richiesta corredata dalla documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto avviato al riciclo.

Per beneficiare dell’agevolazione di cui al presente articolo, deve essere presentata la 4a copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 1° aprile 1998 n. 145 riferite all’anno precedente, entro e non oltre il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La riduzione tariffaria è attribuita all’avente diritto con rimborso parziale della parte variabile della tassa rifiuti corrisposta per l’annualità sulla quale opera.

 

Esenzioni e agevolazioni

Sono esenti dalla tassa sui rifiuti:

a) i nuclei familiari residenti che versino in situazioni di grave disagio sociale ed economico, assistite in modo permanente dal Comune;

b) i nuclei familiari residenti con reddito annuo ISEE non superiore a 3 mila euro;

c) i locali di proprietà comunale concessi in uso o in comodato a enti e associazioni.

Per i nuclei familiari residenti con reddito annuo ISEE non superiore a 8.500,00 euro si applica la riduzione del 30% della tassa.

Per gli impianti sportivi comunali concessi in uso ad associazioni sportive si applica la riduzione del 75% della tassa.

Le agevolazioni precedenti si applicano, per anno solare, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e, se non riconfermate con dichiarazione, cessano di operare al termine dell’anno solare per il quale sono state richieste.

 

Agevolazioni per emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno 2020 (deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 50 del 23 settembre 2020)

Nell’attuale contesto di crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento anche dei tributi locali, il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 40 del 3 agosto 2020, ha introdotto modificazioni al Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti, prevedendo, per il solo anno 2020, riduzioni tariffarie della TARI in favore di famiglie, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Per le utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività. Alle utenze, il cui codice ATECO principale non è tra quelli indicati nella tabella 1 allegata alla suddetta deliberazione n. 40/2020, è concessa una riduzione della quota variabile di tariffa 2020, nella misura del 25%, liquidata direttamente con il presente avviso di pagamento della tassa rifiuti. L’agevolazione comprende forfettariamente sia la minore producibilità dei rifiuti che la sostenibilità del carico tributario.

Per le utenze domestiche, l’agevolazione consiste in una specifica riduzione tariffaria pari al 25% della tassa rifiuti 2020, da applicarsi sia alla componente fissa che a quella variabile, sulla base delle condizioni di seguito riportate.

Requisiti di ammissibilità: la riduzione tariffaria si applica ai nuclei familiari, in condizioni di difficoltà economica, che dal 23 febbraio 2020 rientra in uno dei seguenti casi:

– sono stati individuati dal Settore Servizi Sociali in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 31 del 1° aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020;

– nei quali almeno un componente del nucleo familiare:

◦ è un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo, con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro, e di reddito agrario, titolare di partita IVA, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

◦ ha perso il posto di lavoro;

◦ è stato messo in mobilità o in cassa integrazione;

◦ ha subito la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%;

◦ non ha visto rinnovato almeno un contratto di lavoro a termine.

Presentazione della domanda: i nuclei familiari che abbiano i suesposti requisiti di ammissibilità devono presentare specifica domanda di agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi.

Autorizzazione di spesa: Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità e formando una graduatoria dando priorità a quelle alla tempestività della presentazione della richiesta al protocollo comunale, fino a un limite di spesa massimo per l’anno 2020 di € 70.000,00.

 

Agevolazioni per emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’ultimo trimestre dell’anno 2020 e il primo trimestre dell’anno 2021 (deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell’8 marzo 2021)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul settore sportivo e dell’intrattenimento, a valere sull’ultimo trimestre 2020 e nel primo trimestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti di impianti sportivi, palestre, parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri, spettacoli, individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero inserite nella categoria “02. Cinematografi, teatri” di cui all’allegato A, liquidata direttamente con l’avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2021.

Per le attività alberghiere e agrituristiche, a valere sull’ultimo trimestre 2020, è concessa una riduzione della quota variabile di tariffa 2020, nella misura del 25%, agli esercenti individuati dai codici ATECO 55.1 ovvero agli agriturismi, liquidata direttamente con l’avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2021.

Alle attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli alcolici, a valere sul primo trimestre 2021, è concessa una riduzione della quota variabile di tariffa 2021, nella misura del 25%, agli esercenti individuati dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3, liquidata direttamente con l’avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2021.

 

Agevolazioni per emergenza epidemiologica da Covid-19 per gli anni 2020 e 2021 (deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono concesse riduzioni delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, previa presentazione di apposita domanda entro il termine perentorio del 30 settembre 2021:

1) ai settori sportivo e dell’intrattenimento, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti di impianti sportivi, palestre, parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri, spettacoli, individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero inserite nella categoria “02. Cinematografi, teatri” ;

2) alle attività alberghiere e agrituristiche, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul primo e secondo trimestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, rispettivamente, nella misura del 25% per l’anno 2020 e del 50% per l’anno 2021, agli esercenti individuati dai codici ATECO 55.1 ovvero agli agriturismi;

3) alle attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli alcolici, a valere sul quarto trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti individuati dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3, liquidata direttamente con l’avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2021;

4) agli esercenti attività individuate dai codici ATECO 47.61, 47.64, 47.71, 47.72, 47.77, 82.19, 85.52, 85.53, 85.59, 88.91, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09, a valere sul secondo semestre 2020 e sul primo semestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 50% per ciascun anno;

5) alle utenze non domestiche, in condizioni di difficoltà economica, che abbiano avuto accesso a una delle misure previste:

a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

alle quali sono concesse specifiche riduzioni tariffarie, pari al 25% della tassa rifiuti per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile;

6) alle utenze domestiche per le quali ricorrono i requisiti sottoindicati si applica una specifica riduzione tariffaria, pari al 50% della tassa rifiuti 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile:

– sono stati individuati dal Settore Servizi Sociali in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 31 del 1° aprile 2020, n. 37 del 22 aprile 2020, n. 153 del 4 dicembre 2020, n. 163 del 16 dicembre 2020, n. 11 del 3 febbraio 2021, n. 27 del 10 marzo 2021 e n. 34 del 31 marzo 2021;

– nei quali almeno un componente del nucleo familiare, dal 23 febbraio 2020:

◦ è un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo che abbia avuto accesso a una delle misure previste:

a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

◦ ha perso il posto di lavoro;

◦ è stato messo in mobilità o in cassa integrazione;

◦ ha subito la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%;

◦ non ha visto rinnovato almeno un contratto di lavoro a termine.

 

Agevolazioni per emergenza epidemiologica da Covid-19 per gli anni 2021 e 2022 (deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere la graduale ripresa delle attività economiche, in aggiunta alle agevolazioni disposte dai precedenti commi del presente articolo, sono concesse riduzioni delle tariffe (parte fissa e parte variabile)al secondo semestre 2021 e al primo trimestre 2022, non cumulabili per lo stesso effetto, da liquidare direttamente con l’avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2022 e fino alla concorrenza della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2022, rispettivamente, nella misura del 50% per l’anno 2021 e del 25% per l’anno 2022, alle utenze non domestiche:

a) inserite nelle seguenti categorie di cui all’allegato A):

  1. Musei, biblioteche, scuole (guida, di ballo, ecc.), associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi, teatri;
  3. Alberghi con ristorante;
  4. Alberghi senza ristorante;
  5. Case di cura e di riposo, caserme
  6. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
  7. Mense, birrerie, hamburgerie;
  8. Bar, caffè, pasticceria;
  9. Discoteche, night club;

b) inserite nella categoria “ Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi” di cui all’allegato A) individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2;

c) individuate dai codici ATECO 47.61, 47.64, 47.71, 47.72, 47.77, 82.19, 85.52, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09.

 

Agevolazioni ai nuclei familiari che assicurano l’accoglienza ai rifugiati ucraini (deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 aprile 2022)

Le unità abitative e le relative pertinenze, nelle quali sono accolti i rifugiati di guerra dall’Ucraina, sono considerate esenti dalla tassa rifiuti, per il periodo in cui sussiste l’ospitalità, comunque fino al 31 dicembre 2022, a condizione che i soggetti passivi del tributo presentino apposita dichiarazione, entro 90 giorni solari dall’inizio dell’ospitalità, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

 

Dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione dello stesso e in particolare:

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti indicati sopra non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all’entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del presente tributo, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

I modelli per la dichiarazione TARI sono disponibili in fondo a questa scheda e presso l’Ufficio URP del Comune.

DENUNCIA DI ISCRIZIONE: La dichiarazione, che deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In tal caso la dichiarazione di variazione va presentata entro il 90 giorni da quando sono intervenute tali modificazioni.

DENUNCIA DI VARIAZIONE: Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione e decorre dalla data di presentazione della stessa.

DENUNCIA DI CESSAZIONE: L’obbligazione tariffaria cessa il giorno in cui termina il possesso o l’occupazione dei locali o aree, purché debitamente dichiarata entro 90 giorni solari dal verificarsi della causa della cessazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre tale termine si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione (ad es. chiusura utenze, ovvero se la tassa sia stata assolta dal contribuente subentrante).

 

Riscossione

La Tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art.1, comma 690, della Legge n. 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune.

L’importo della tassa deve essere annualmente versato con le modalità stabilite dall’art.1, comma 688, della Legge n. 147/2013 in tre rate di acconto, con scadenza 31 maggio, 2 agosto e 30 settembre e una quarta rata di saldo al 2 dicembre. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Il versamento della prime tre rate di acconto, determinato per ciascuna nella misura del 25% della tassa dovuta per l’intero anno (complessivamente per il 75% della tassa dovuta per l’intero anno), è eseguito sulla base delle tariffe dell’anno precedente. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate versate, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno d’imposta.

Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti, entro le scadenze, apposito invito di pagamento della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento.

Di regola, le imprese iscritte alla CCIAA ricevono l’invito al pagamento per posta elettronica certificata (PEC). Le famiglie possono richiedere la spedizione con posta elettronica certificata facendone semplice richiesta al Servizio Tributi del Comune.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni del tributo a valere da una data successiva al 31 marzo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo eseguito in sede di inoltro di invito di pagamento per la prima rata.

Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 legata all’omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell’invito di pagamento (predisposto dal Comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso oltre al tributo dovuto vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall’art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche. Sull’importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri. Il versamento deve essere effettuato con modello F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l’apposito codice tributo.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D. Lgs n. 471/1997, oltre agli interessi di mora. L’avviso di accertamento contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Per il solo anno 2020, l’importo della tassa è versato in una rata di acconto, con scadenza 30 settembre 2020 e una rata di saldo il 2 dicembre 2020. Il versamento della rata di acconto, determinato nella misura del 50% della tassa dovuta per l’intero anno, è effettuato sulla base delle tariffe dell’anno precedente. Il versamento del saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla rata di acconto versata, è eseguito sulla base delle tariffe deliberate per l’anno d’imposta.

 

Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento annuali:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate segnalate dal Settore Servizi Sociali;

c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

L’importo della singola rata non può essere inferiore a cinquanta euro.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso di interesse legale, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

 

Accertamento

L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L’avviso di accertamento deve specificare altresì l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, il responsabile del procedimento, l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

 

Sanzioni

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D. Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs 472/97.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

Le sanzioni (escluse quelle per omesso, insufficiente o tardivo versamento) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Si applicano il vigente regolamento comunale dell’accertamento con adesione del contribuente e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

 

Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, previsto dall’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell’ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.

In ogni caso l’importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta euro.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

 

Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell’art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.

 

ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.
In particolare, tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

A tal fine, dal 1° luglio 2018 lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente istituito dall’Autorità presso Acquirente Unico S.p.A., fornisce informazioni ed assistenza anche agli utenti del settore rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati.

Atlante del consumatore: Il Servizio di gestione rifiuti: Atlante per il consumatore (arera.it)

ARERA per il consumatore: ARERA – Rifiuti

Delibere e atti: ARERA – Elenchi delibere

Determine: ARERA – Elenchi determine

    martedì 13, Febbraio 2024
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Denuncia di attivazione 697 KB
Denuncia di agevolazioni 344 KB
Richiesta di rimborso per recupero RSU 119 KB
Richiesta di agevolazione per enti ed associazioni 108 KB
Denuncia di cessazione 41 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2020 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020 - Avviso 44 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2020 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020 - Avviso con firma digitale 46 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2020 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 50 del 23 settembre 2020 - Domanda e dichiarazione sostitutiva atto notorietà 232 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2020 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 50 del 23 settembre 2020 - Domanda e dichiarazione sostitutiva atto notorietà 82 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2020 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23 settembre 2020 - Avviso 34 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2020 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23 settembre 2020 - Avviso con firma digitale 36 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2021 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021 - Avviso 40 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2021 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021 - Avviso con firma digitale 43 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2021 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021 - Domanda e dichiarazione sostitutiva atto notorietà 229 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2021 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021 - Domanda e dichiarazione sostitutiva atto notorietà 84 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2021 – Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021 - Avviso 42 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2021 – Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021 - Avviso con firma digitale 45 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2021 – Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021 - Domanda e dichiarazione sostitutiva atto notorietà 136 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2021 – Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche in difficoltà economica – Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021 - Domanda e dichiarazione sostitutiva atto notorietà 74 KB
Tassa rifiuti dell’anno 2022 - Richiesta di esenzione per nuclei familiari che ospitano rifugiati di guerra ucraini 110 KB
Comunicazione avvio al recupero rifiuti prodotti utenze non domestiche 48 KB