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CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Al fine di sostenere economicamente coloro i quali debbano sostenere spese per interventi necessari ad adeguare gli edifici pel l’abbattimento delle barriere architettoniche, esistono due possibilità di finanziamento: una procedura nazionale ed una procedura regionale.

 

Finanziamento Nazionale

LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13

“DISPOSITIVI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” (Procedura statale)

La legge prevede erogazioni di finanziamenti a fondo perduto a favore di portatori di handicap, intendendo come tali qualunque sia portatore di menomazioni o di limitazioni funzionali permanenti, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati.

La domanda di contributo deve essere presentata dal disabile o da chi ne esercita la potestà, la tutela o la curatela, per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità.

Nel caso di pluralità di disabili, la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può essere richiesto un solo contributo.

Non sono legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, anche se trattasi di quelli che sostenendo materialmente la spesa possono essere titolari del diritto al contributo.

Se l’opera viene eseguita a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi.

Nel caso di richiedenti con impedimento alla sottoscrizione, la domanda è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante, il quale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento alla sottoscrizione, oppure mediante presentazione di documento di identità o libretto di pensione di invalidità riportante la dicitura “impossibilitato a firmare” oppure, solo per chi si trova in situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge, in assenza di questi dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tale circostanza andrà dichiarata nella domanda.

La domanda dovrà riguardare opere non ancora realizzate. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, assumendosi il rischio dell’eventuale mancata concessione del contributo.

Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo, anche se la domanda può riguardare una sola opera o un insieme di opere funzionalmente connesse.

Prima dell’esecuzione delle stesse è necessario essere in possesso di idoneo titolo edilizio.

Si informano i cittadini che le domande dei pregressi fabbisogni 2013, 2014, 2015 e 2016 nonché quelle in corso di inoltro a valere sul fabbisogno 2017, presentate ai sensi della Legge 13/89, resteranno valide ai fini della loro futura finanziabilità, ma non è possibile effettuare previsioni in merito alla loro effettiva liquidazione in quanto, al momento, non sono previste, da parte dello Stato, assegnazioni di bilancio per la loro copertura.

Di seguito i moduli per presentare la richiesta di finanziamento

    venerdì 7, Maggio 2021
  • Documenti
Nome File Dimensione
modulo per pagamento bollo su istanze telematiche 219 KB
procura per presentazione istanze telematiche 256 KB
modello per presentazione istanza immobili Ante 1989 250 KB
modello richiesta contributo abbattimento barriere POST 1989 309 KB