CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
La compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF è regolata dal Decreto Legislativo n. 360 del 29 agosto 1998 e successive modifiche.
ALIQUOTE a scaglioni di reddito
Con deliberazione n. 44 del 29/06/2012 il Consiglio comunale ha esentato i redditi fino a 12.000,00 euro e ha approvato le seguenti aliquote per scaglioni di reddito annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2012:
fino a 15.000,00 euro aliquota dello 0,60%
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota dello 0,65%
oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro aliquota dello 0,70%
oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro aliquota dello 0,75%
oltre i 75.000,00 euro aliquota dello 0,80%
Il Consiglio comunale ha confermato le aliquote previste dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2021 con le deliberazioni comunali n. 45 del 28 novembre 2013, n. 47 del 6 maggio 2014, n. 24 del 23 aprile 2015, n. 20 del 18 aprile 2016, n. 12 del 31 gennaio 2017, n. 4 del 2 febbraio 2018, n. 8 del 22 febbraio 2019, n. 17 del 5 marzo 2020, n. 69 del 15 dicembre 2020 e n. 105 del 21 dicembre 2021.
L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta al Comune in cui la persona fisica ha il domicilio fiscale che, non necessariamente dovrà coincidere con la residenza, al 1° gennaio dell’anno di riferimento e si calcola applicando le aliquote, in ragione degli scaglioni di reddito IRPEF secondo il criterio della progressività.
La base di calcolo è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento dell’imposta sul reddito e delle addizionali.
SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
ACCONTO: è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune di Concorezzo al reddito imponibile dell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione per l’anno in corso non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente (artt. 49-50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917),l’acconto è determinato dal sostituto d’imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
SALDO
Per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente (artt. 49-50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il saldo dell’addizionale è determinato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in un massimo undici rate a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio oppure in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d’imposta.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
VERSAMENTI
I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite modello F24.
Per i versamenti a favore del Comune di Concorezzo, il codice ente da indicare è C952.
Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come pure per ulteriori informazioni in merito a versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate