Materie del servizio
A chi è rivolto
Strutture ricettive
Descrizione
Il Comune di Concorezzo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28 aprile 2025, ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 2025, l'imposta di soggiorno, dovuta da chiunque pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Concorezzo.
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
L’imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi presso la medesima struttura ricettiva. Dal sesto giorno di soggiorno consecutivo in poi, l’imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 5 pernottamenti.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 23 maggio 2025 sono state approvate – per l’anno 2025 - le seguenti tariffe:
Denominazione strutture ricettive | Tariffa giornaliera |
Alberghi 4 Stelle e superiori | € 2,00 |
Alberghi 3 Stelle | € 1,80 |
Alberghi 2 Stelle | € 1,50 |
Alberghi 1 Stella | € 1,00 |
Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel 4 Stelle |
€ 2,00 |
Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel 3 Stelle |
€ 1,80 |
Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel 2 Stelle |
€ 1,50 |
Case e appartamenti per vacanze, case per ferie | € 1,00 |
Esercizi di affittacamere | € 1,00 |
Foresterie lombarde | € 1,00 |
Bed & Breakfast, locande | € 1,00 |
Immobili concessi in locazione breve | € 1,00 |
Attività agrituristiche | € 1,00 |
Altre strutture ricettive non alberghiere | € 1,00 |
Di seguito la modulistica di riferimento
Informativa clienti, Istituzione imposta di soggiorno deliberazione, Istituzione imposta di soggiorno regolamento, Modulo esenzione, Modulo esenzione, Tariffe imposta di soggiorno anno 2025
Come fare
Il Comune di Concorezzo mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive il software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno.
Il login al software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno deve essere effettuato attraverso le credenziali SPID del gestore della struttura ricettiva.
È comunque prevista la possibilità di delegare l’accesso al software anche ad altri soggetti (colleghi, dipendenti ecc.), che in ogni caso dovranno accedere con il proprio SPID personale.
Tutti i moduli e l'informativa per i clienti è disponibile al seguente link
Cosa serve
Spid
Cosa si ottiene
Adempimenti relativi all'imposta di soggiorno per i gestori delle strutture ricettive
Tempi e scadenze
- L’imposta di soggiorno va versata al Comune entro il giorno 16 del trimestre successivo al trimestre di riscossione.
- Le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno devono essere conservate per cinque anni
- La dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- Il modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996 deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, oltre ai residenti del Comune di Concorezzo:
a) i minori entro il compimento del diciottesimo anno di età;
b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture ospedaliere sanitarie site nel territorio della provincia di Monza e della Brianza e relativo accompagnatore (un accompagnatore per paziente);
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie della provincia Monza e della Brianza (un accompagnatore per degente);
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano e pernottano per esigenze di servizio;
f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
g) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati, a cui è riconosciuto lo status di “profugo”, rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;
h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa. L’esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
L’esenzione di cui ai punti d), e), f), g), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2025, 09:17