FAQ
Lo Sportello Unico per l’Edilizia è competente nella trattazione di istanze relative alla segnalazione di situazioni di abuso edilizio, nonché a situazioni derivanti da manufatti privati che possano costituire pericolo esclusivamente per la pubblica incolumità.
Gli esposti debbono essere presentati:
- per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo mail protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
- direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, negli orari di apertura reperibili al seguente link: https://comune.concorezzo.mb.it/uffici/urp/
Poiché la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo all’ordinamento giuridico, affinché gli esposti possano aver corso, devono indicare le generalità dell’esponente ed essere sottoscritti con firma autografa, se presentati in forma cartacea, o firma digitale se inviati a mezzo PEC.
Esposti anonimi non implicano alcun obbligo a procedere.
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:
- al numero dei componenti del nucleo familiare
- alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.
La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.
Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico segui questi semplici passaggi.
Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma
Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la generazione della firma (una smart card o un token USB):
- se usi una smart card hai bisogno che al tuo computer sia collegato l'apposito lettore
- se usi un token USB devi inserirlo in una delle porte disponibili e avviare il software di firma.
... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma
Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme.
Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:
... quali documenti devo firmare?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da chi.
... quale formato di firma devo utilizzare?
Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M), PAdES (PDF) e XAdES (XML).
... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata.
Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:
- il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma elettronica avanzata
- se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre una firma digitale.
Tutti i documenti amministrativi dell’Amministrazione sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per Regolamento Comunale. Pertanto è accessibile tutto ciò che l’Amministrazione conserva nei propri archivi, compresi gli “atti interni” (istanze, richieste, proposte, pareri, rapporti, valutazioni tecniche ecc) acquisiti nel corso dei procedimenti amministrativi e che proiettano i loro effetti sui provvedimenti finali o che influenzano la loro adozione e/o i loro contenuti.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
La richiesta di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 non è accoglibile se la richiesta di accesso agli atti amministrativi è motivata da semplice curiosità o preordinata a svolgere un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione. Il richiedente dovrà infatti avere un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui viene inoltrata l’istanza.
Il diritto di accesso agli atti garantisce la piena accessibilità agli atti detenuti da un'amministrazione pubblica. Occorre distinguere tre diverse tipologie di accesso, previste dal legislatore:
- Accesso documentale (Artt. 22 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii): diritto degli interessati di prendere visione dei documenti amministrativi e di estrarne copia. I soggetti interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli di portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
- Accesso civico semplice (Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii): diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati nei casi in cui le amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione degli stessi, nonostante l’obbligo previsto dalle normative vigenti.
- Accesso civico generalizzato (Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii: diritto di chiunque ad accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ma che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, chiaramente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente tutelati
Qualora in seguito a richiesta di accesso lo l’Amministrazione riscontri l’esistenza di soggetti controinteressati, cioè di persone che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, è obbligatorio darne comunicazione a questi ultimi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC o notifica da parte del Messo comunale.
I controinteressati hanno 10 giorni di tempo, dal ricevimento della notifica, per presentare opposizione.
L’Amministrazione dovrà decidere sulla richiesta di accesso tenendo conto delle ragioni dedotte da chi abbia eventualmente fatto opposizione.
Le ipotesi di esclusione dall'accesso c.d. documentale (Artt. 22 e ss. L.241/1990) riguardano:
- documenti coperti da segreto di Stato;
- documenti dei procedimenti tributari;
- documenti redatti nell’ambito dell’attività pubblica volti all’emanazione di atti normativi, amministrativi, di pianificazione e di programmazione;
- documenti redatti nell’ambito di procedimenti selettivi, con riferimento ad atti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Può consultare la bacheca istanze comunali accedendo al portale SUE con SPID oppure CIE e se ha un interesse diretto, concreto e attuale, può avanzare richiesta di accesso agli atti attraverso lo SUE, secondo le modalità indicate alle FAQ al punto precedente.
In ogni caso quando vengono effettuati lavori edilizi deve essere esposto un "cartello di cantiere" indicante gli estremi dell'istanza edilizia, salvo che non si tratti di opere ricadenti in quelle definite "libere" di cui all'art. 6 - 1° co. D.P.R. 380/2001 smi, per le quali non è prevista nessuna comunicazione all'Amministrazione.
La trasmissione di dichiarazioni di conformità relative ad impianti di cui all’articolo 7 del Decreto M.S.E. n. 37 del 22 gennaio 2008 – Decreto M.S.E. del 19 maggio 2010 vengono ricevute dallo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) esclusivamente per interventi che non interessano attività produttive, tramite PEC a protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
La legge prevede erogazioni di finanziamenti a fondo perduto a favore di portatori di handicap, intendendo come tali qualunque sia portatore di menomazioni o di limitazioni funzionali permanenti, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati.
La domanda di contributo deve essere presentata dal disabile o da chi ne esercita la potestà, la tutela o la curatela, per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità.
Nel caso di pluralità di disabili, la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può essere richiesto un solo contributo.
Non sono legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, anche se trattasi di quelli che sostenendo materialmente la spesa possono essere titolari del diritto al contributo.
Se l’opera viene eseguita a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi.
La domanda dovrà riguardare opere non ancora realizzate. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, assumendosi il rischio dell’eventuale mancata concessione del contributo.
Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo, anche se la domanda può riguardare una sola opera o un insieme di opere funzionalmente connesse.
Prima dell’esecuzione delle stesse è necessario essere in possesso di idoneo titolo edilizio.
Di seguito i moduli per presentare la richiesta di contributo
I moduli per presentare la richiesta di contributo sono disponibili al seguente link:https://www.concorezzo.cportal.it/Modulistica
Presentando istanza con la modulistica per la richiesta di accesso agli atti di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia ad uso esclusivo dei privati cittadini reperibile qui https://www.concorezzo.cportal.it/Modulistica
Tutte le altre categorie devono avvalersi unicamente del Portale SUE, non essendo ammessa la presentazione in altre forme, PEC compresa.
Analogamente, nel caso il privato cittadino intendesse avvalersi di un procuratore/delegato munito di firma digitale (professionista, impresa, ecc.), la pratica dovrà essere da questi presentata per tramite del portale SUE previa acquisizione di procura digitale (maggiori informazioni sul portale SUE accessibile a questo link: https://www.concorezzo.cportal.it/)
L’accesso è consentito ai soli documenti amministrativi effettivamente formati (ad esempio permessi di costruire, licenze di agibilità con tavole allegate, pareri, ecc.) e solo per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti da parte di chi ne ha titolo.
La modulistica è in formato PDF editabile e, quindi, può essere utilizzata direttamente su PC o stampata in bianco e compilata a mano.
La stessa dovrà essere consegnata completa in tutte le sue parti al fine di consentire una corretta e precisa individuazione della documentazione.
L’evasione della richiesta è soggetta al pagamento di diritti di ricerca e visura ed avviene, salvo comunicazioni contrarie, nel termine di 30 giorni dalla presentazione.
Le utenze non domestiche (aziende, attività ecc.), iscritte nei ruoli per la Tassa Rifiuti , possono richiedere la CEMCARD per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata presso la piattaforma ecologica di Concorezzo in Via Monte Rosa per i materiali previsti e indicati nel Regolamento Comunale (art. 7).
Per richiedere la CEMCARD è necessario compilare l´apposita modulistica.
Il primo rilascio è subordinato alla presentazione della denuncia della tassa rifiuti . Il duplicato, invece, in caso di deterioramento, smarrimento e/o furto viene rilasciato immediatamente a seguito di istanza.
Il primo rilascio è gratuito solo per una tessera. Le eventuali ulteriori tessere e il rilascio del duplicato sono soggetti al pagamento di € 10,00. Il pagamento si può effettuare con sistema di pagamento elettronico presso l’ufficio Urp del Comune di Concorezzo orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 – su appuntamento: mercoledì 15.00-17.00 e sabato 8.30- 12.00.
No, l’istanza deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario che risulti provvisto di delega rilasciata da tutti gli altri soggetti interessati.
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
- è a tempo indeterminato
- è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
- il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer.
In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:
- modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa installazione del Software CIE
modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su Google Play e App Store).
Nel senso più comune, intendiamo la "famiglia" come la più piccola comunità riproduttiva composta da madre, padre e figli. Il termine famiglia anagrafica indica, invece, qualcosa di più preciso.
La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 4). La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia.
La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti. Un esempio sono gli studenti fuori sede.
La differenza è definita dal Codice Civile:
- la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
- il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Per la verifica delle prescrizioni urbanistiche vigenti relative ai singoli mappali (certificato di destinazione urbanistica) occorre rivolgersi al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata negli orari di apertura al pubblico, oppure consultare la sezione del sito dedicata al Piano di Governo del Territorio vigente, alle Norme Tecniche di attuazione e al Regolamento Edilizio.
Nel caso sia necessario ottenere il certificato di destinazione urbanistica, occorre presentare istanza utilizzando il modulo allegato.
Il Certificato di Destinazione Urbanistica non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Ha validità di 1 anno dalla data del rilascio salvo modificazioni degli strumenti urbanistici.
Il modulo è utilizzabile solo da privati cittadini ed è disponibile qui https://www.concorezzo.cportal.it/Modulistica
Gli altri utenti devono utilizzare il portale SUE al seguente link https://www.concorezzo.cportal.it/Home-SUE
L’assegnazione del numero di matricola (ex art. 12.3 D.P.R. 162/99) e la messa in esercizio di un ascensore/montacarichi deve essere richiesto con la modulistica presente qui: https://www.concorezzo.cportal.it/Modulistica
Il suddetto modulo è utilizzabile solo da privati cittadini – gli altri utenti devono utilizzare il portale sue al seguente link https://www.concorezzo.cportal.it/Home-SUE
L'attestazione di idoneità abitativa è un documento con il quale, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, si dichiara l'idoneità di un alloggio ad ospitare un determinato numero di persone rispetto ai vani di cui l'alloggio è composto ed alla sua superficie complessiva.
L'attestazione di idoneità abitativa viene per i seguenti motivi:
- il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, inclusa la regolarizzazione colf e badanti (L.102/2009);
- il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – già carta di soggiorno – eventualmente estesa anche ai familiari;
- Permesso di soggiorno a breve periodo;
- l’ingresso per lavoro autonomo;
- il ricongiungimento dei familiari, se questi si trovano all’estero;
- l’ingresso di familiari al seguito;
- la coesione familiare, quando i familiari sono già in Italia.
Il modulo per la richiesta di certificati di idoneità alloggiativa è scaricabile al seguente link: https://www.concorezzo.cportal.it/Modulistica
Avvertenza importante: per richieste finalizzate al rinnovo del permesso di soggiorno da parte di inquilini ALER, la richiesta della documentazione da presentare al Comune riguardante planimetria dell’unità immobiliare viene gestita direttamente da ALER, inviando una richiesta, completa di motivazione, al seguente indirizzo mail: utenzamb@alervarese.com.