FAQ

Lo Sportello Unico per l’Edilizia è competente nella trattazione di istanze relative alla segnalazione di situazioni di abuso edilizio, nonché a situazioni derivanti da manufatti privati che possano costituire pericolo esclusivamente per la pubblica incolumità.

Gli esposti debbono essere presentati:

Poiché la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo all’ordinamento giuridico, affinché gli esposti possano aver corso, devono indicare le generalità dell’esponente ed essere sottoscritti con firma autografa, se presentati in forma cartacea, o firma digitale se inviati a mezzo PEC.

Esposti anonimi non implicano alcun obbligo a procedere.

Tutti i documenti amministrativi dell’Amministrazione sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per Regolamento Comunale. Pertanto è accessibile tutto ciò che l’Amministrazione conserva nei propri archivi, compresi gli “atti interni” (istanze, richieste, proposte, pareri, rapporti, valutazioni tecniche ecc) acquisiti nel corso dei procedimenti amministrativi e che proiettano i loro effetti sui provvedimenti finali o che influenzano la loro adozione e/o i loro contenuti.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

La richiesta di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 non è accoglibile se la richiesta di accesso agli atti amministrativi è motivata da semplice curiosità o preordinata a svolgere un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione. Il richiedente dovrà infatti avere un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui viene inoltrata l’istanza.

Il diritto di accesso agli atti garantisce la piena accessibilità agli atti detenuti da un'amministrazione pubblica. Occorre distinguere tre diverse tipologie di accesso, previste dal legislatore:

  1. Accesso documentale (Artt. 22 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii): diritto degli interessati di prendere visione dei documenti amministrativi e di estrarne copia. I soggetti interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli di portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
  2. Accesso civico semplice (Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii): diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati nei casi in cui le amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione degli stessi, nonostante l’obbligo previsto dalle normative vigenti.
  3. Accesso civico generalizzato (Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii:  diritto di chiunque ad accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ma che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, chiaramente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente tutelati

Qualora in seguito a richiesta di accesso lo l’Amministrazione riscontri l’esistenza di soggetti controinteressati, cioè di persone che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, è obbligatorio darne comunicazione a questi ultimi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC o notifica da parte del Messo comunale.

I controinteressati hanno 10 giorni di tempo, dal ricevimento della notifica, per presentare opposizione.

L’Amministrazione dovrà decidere sulla richiesta di accesso tenendo conto delle ragioni dedotte da chi abbia eventualmente fatto opposizione.

Le ipotesi di esclusione dall'accesso c.d. documentale (Artt. 22 e ss. L.241/1990) riguardano:

  1. documenti coperti da segreto di Stato;
  2. documenti dei procedimenti tributari;
  3. documenti redatti nell’ambito dell’attività pubblica volti all’emanazione di atti normativi, amministrativi, di pianificazione e di programmazione;
  4. documenti redatti nell’ambito di procedimenti selettivi, con riferimento ad atti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Presentando istanza con la modulistica per la richiesta di accesso agli atti di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia ad uso esclusivo dei privati cittadini reperibile qui https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/cosa-fare-per/accesso-civico-agli-atti-edilizi/

Tutte le altre categorie devono avvalersi unicamente del Portale SUE, non essendo ammessa la presentazione in altre forme, PEC compresa.

Analogamente, nel caso il privato cittadino intendesse avvalersi di un procuratore/delegato munito di firma digitale (professionista, impresa, ecc.), la pratica dovrà essere da questi presentata per tramite del portale SUE previa acquisizione di procura digitale (maggiori informazioni sul portale SUE accessibile a questo link: https://www.concorezzo.cportal.it/)

L’accesso è consentito ai soli documenti amministrativi effettivamente formati (ad esempio permessi di costruire, licenze di agibilità con tavole allegate, pareri, ecc.) e solo per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti da parte di chi ne ha titolo.

La modulistica è in formato PDF editabile e, quindi, può essere utilizzata direttamente su PC o stampata in bianco e compilata a mano.

La stessa dovrà essere consegnata completa in tutte le sue parti al fine di consentire una corretta e precisa individuazione della documentazione.

L’evasione della richiesta è soggetta al pagamento di diritti di ricerca e visura ed avviene, salvo comunicazioni contrarie, nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

Può consultare la bacheca istanze comunali accedendo al portale SUE con SPID oppure CIE e se ha un interesse diretto, concreto e attuale, può avanzare richiesta di accesso agli atti attraverso lo SUE, secondo le modalità indicate alle FAQ al punto precedente.

In ogni caso quando vengono effettuati lavori edilizi deve essere esposto un "cartello di cantiere" indicante gli estremi dell'istanza edilizia, salvo che non si tratti di opere ricadenti in quelle definite "libere" di cui all'art. 6 - 1° co. D.P.R. 380/2001 smi, per le quali non è prevista nessuna comunicazione all'Amministrazione.

La legge prevede erogazioni di finanziamenti a fondo perduto a favore di portatori di handicap, intendendo come tali qualunque sia portatore di menomazioni o di limitazioni funzionali permanenti, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati.

La domanda di contributo deve essere presentata dal disabile o da chi ne esercita la potestà, la tutela o la curatela, per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità.

Nel caso di pluralità di disabili, la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può essere richiesto un solo contributo.

Non sono legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, anche se trattasi di quelli che sostenendo materialmente la spesa possono essere titolari del diritto al contributo.

Se l’opera viene eseguita a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi.

La domanda dovrà riguardare opere non ancora realizzate. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, assumendosi il rischio dell’eventuale mancata concessione del contributo.

Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo, anche se la domanda può riguardare una sola opera o un insieme di opere funzionalmente connesse.

Prima dell’esecuzione delle stesse è necessario essere in possesso di idoneo titolo edilizio.

Di seguito i moduli per presentare la richiesta di contributo

I moduli per presentare la richiesta di contributo sono disponibili al seguente link: https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/cosa-fare-per/contributi-per-eliminazione-barriere-architettoniche/

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