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Ricognizione degli enti e delle società partecipate dell’anno 2016

26Premessa

Dopo il piano Cottarelli, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 ha stabilito che, per assicurare ilcoordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali dovevano avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 ha indicato i criteri generali ai quali ispirare il “processo di razionalizzazione”:

  1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, oppure riducendo le relative remunerazioni.

 

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano doveva definire modalità, tempi di attuazione, esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano doveva essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche la relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

 

Attuazione

Il comma 613 della legge di stabilità ha precisato che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Il comma 614 della legge 190/2014 ha esteso l’applicazione, ai piani operativi  razionalizzazione, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013, in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e di alienazione.

 

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 ha conservato i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

 

Schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Il decreto è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia. A tal fine, prevede i seguenti, principali interventi:

– precisazione dell’ambito di applicazione della disciplina, con particolare riferimento alle ipotesi di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e all’acquisto e gestione di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta;

–  indicazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica;

– previsione di condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche;

– introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dallo stesso decreto;

– riordino e razionalizzazione dei principi fondamentali sull’organizzazione e gestione delle

società a controllo pubblico;

– razionalizzazione della governance delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento alle ipotesi di crisi aziendale;

– introduzione di specifici requisiti per i componenti degli organi amministrativi delle società;

– coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate;

– introduzione dell’Organo di vigilanza sulle società a partecipazione pubblica;

– coordinamento della disciplina nazionale in materia di in house providing con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;

– riordino della disciplina in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati;

– razionalizzazione delle disposizioni vigenti in tema di reclutamento del personale e previsione di particolari meccanismi di valutazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

– abrogazione di una serie di disposizioni al fine di semplificare la disciplina della materia.

Il decreto disciplina in maniera puntuale e specifica la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, dunque provvede alla creazione di una cornice organica di norme per la razionalizzazione e la riduzione delle società partecipate anche dagli enti locali.

 

 

II – Le partecipazioni dell’Ente

 

Partecipazioni societarie

Il Comune di Concorezzo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Cem Ambiente SpA con una quota dal 2,78%;

2. Brianzacque Srl con una quota del 2,0334%;

3. Cap Holding SpA con una quota dello 0,2423%.

 

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Concorezzo fa parte dell’Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale con una quota del 7,48% del capitale sociale complessivo di euro 50.000,00. Partecipa inoltre all’associazione Pinamonte compartecipando annualmente con una quota pari a 0,52 euro per abitante. Il comune fa inoltre parte dell’”Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza” che (con la Provincia di Monza e della Brianza, Confindustria di Monza e della Brianza e Camera di Commercio di Monza e della Brianza) è socio fondatore della Fondazione del Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza.

Il Comune di Concorezzo è inoltre proprietario di Aspecon, azienda speciale di Concorezzo, che fornisce servizi sanitari.

Essendo “forme associative” (di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 del TUEL) e, in caso di Aspecon, azienda speciale, non sono stai compresi nel piano di razionalizzazione 2015.

    mercoledì 22, Giugno 2022
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Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell’anno 2016 527 KB