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Ricognizione degli enti e delle società partecipate dell’anno 2017

Premessa

Il decreto legislativo n. 175/2016 ha approvato il testo unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazionee rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia, e provvedere a dare coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche attraverso i seguenti interventi:

  • l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e26);
  • l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e4);
  • il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e24);
  • la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e11);
  • l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi(art.11);
  • la definizione delle responsabilità (art.12);
  • la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e15);
  • l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa, e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi1 (art.14);
  • il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
  • l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico- privata (art.17);
  • l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
  • larazionalizzazionedelledisposizionivigentiinmateriadigestionedelpersonale(artt. 19 e 25);
  • l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazionidapartedellepubblicheamministrazioni,stabilitidalD.Lgs.n.33/2013(art.22);
  • la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
  • l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
  • la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
  • le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (artt. 27 e 28).

Il decreto disciplina in maniera puntuale e specifica la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, dunque provvede alla creazione di una cornice organica di norme per la razionalizzazione e la riduzione delle società partecipate anche dagli enti locali.

 

Piano operativo e revisione straordinaria

L’articolo 24 del d.lgs. 175/2016, impone una revisione straordinaria, una tantum, delle partecipazioni societarie.

Con la revisione straordinaria, l’organo consiliare deve deliberare la cessione delle partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle consentite dall’articolo 4 del testo unico o che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, cioè nelle seguenti ipotesi:

  • qualora non sia possibile motivare analiticamente la necessità della società per perseguire le finalità istituzionali dell’ente;
  • quando non sia possibile giustificare l’esistenza della società sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
  • qualora non si possa motivare la partecipazione in termini di “compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”;
  • infine, quando non è dimostrata la compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati €pei e, in particolare, con la disciplina €pea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La vendita delle partecipazioni vietate dovrà essere effettuata entro un anno dall’approvazione del provvedimento di ricognizione, che sarà trasmesso alla Corte dei conti e alla struttura di controllo del Ministero dell’economia.

Le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. Vincolo di scopo istituzionale previsto dall’art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall’art. 3, c. 27, della legge 244/2007, la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il c. 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l’attività inerente l’appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o enti pubblici partecipanti;

e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

2. Oneri di motivazione analitica previsti dall’art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta.

La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all’Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. Insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di €;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

L’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

 

Partecipazioni societarie

Il Comune di Concorezzo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. CEM Ambiente SpA con una quota dal 2,538%;

2. Brianzacque Srl con una quota del 2,0333%;

3. Cap Holding SpA con una quota dello 0,2423%.

 

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Concorezzo fa parte dell’Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale con una quota del 7,48% del capitale sociale complessivo di € 50.000,00. Partecipa inoltre all’associazione Pinamonte compartecipando annualmente con una quota pari a 0,52 € per abitante. Il Comune fa parte dell’”Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza” che (con la Provincia di Monza e della Brianza, Confindustria di Monza e della Brianza e Camera di Commercio di Monza e della Brianza) è socio fondatore della Fondazione del Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza.

Il Comune di Concorezzo è proprietario di Aspecon, azienda speciale di Concorezzo, che fornisce servizi farmaceutici e sanitari.

Essendo “forme associative” (di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 del TUEL) e, in caso di Aspecon, azienda speciale, non sono compresi nel presente piano di razionalizzazione.

Le aziende speciali Aspecon e Offerta sociale rispettano i criteri legali previsti agli art. 4, 5 e 20 del Testo Unico società partecipate per la valutazione di mantenimento della quota di partecipazione:

a) partecipazioni societarie che rientrino nelle categorie di cui all’articolo 4 o che siano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

b) società che non risultino prive di dipendenti o che non abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che non svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio pari o superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato non negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

    mercoledì 22, Giugno 2022
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