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CORONAVIRUS. I chiarimenti del 27 febbraio dell’Ordinanza regionale

Nella giornata di giovedì 27 febbraio sul sito di regione Lombardia sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti rispetto all’ordinanza del 23 febbraio. In particolare si è precisato che  gli allenamenti negli impianti sportivi sono consentiti purché a porte chiuse:

In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.


Di seguito l’intero testo

I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?
Si, si possono svolgere regolarmente Giunte, Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) limitando il più possibile l’accesso al pubblico garantendo, laddove possibile, la pubblicità dei lavori attraverso radio, tv o lo streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.

COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO? 
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.

I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Nelle zone non soggette a restrizione di accesso le attività delle istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio… etc) e i relativi servizi di front office sono regolarmente assicurati, nel rispetto delle norme di igiene del Ministero della Salute.
In un’ottica precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi di comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio.
Ciascuna amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può in ogni caso adottare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento degli utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi differibili.

LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI? CI SONO INDICAZIONI SUI CENTRI DIURNI PER DISABILI?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.
Anche i Centri Diurni per Disabili rimarranno aperti.
Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate e eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si rimanda agli stessi la valutazione in merito.

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.
Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone.
In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.
Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.

COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.

LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO? 
Sì.

PERSONALE DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE FONDAZIONI ITS

Ferma restando la chiusura di ogni attività formativa e didattica, compresi stage, tirocini curricolari ed esperienze formative anche esterne, i Centri di Formazione Professionale e le Fondazioni ITS possono svolgere – anche attraverso le forme di lavoro agile – le normali attività gestionali (amministrazione, paghe e contributi, attività segretariale, ecc.), secondo le regole previste per tutte le altre attività economiche.

CHI PUÒ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO? 
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.

CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalla ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione. In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTI ALL’ORDINANZA? 
No, i bar e i punti di ristoro che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, stazioni rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita etc…) non sono soggetti alle restrizioni previste dall’Ordinanza.
Le aree di servizio lungo le autostrade e le strade extraurbane principali non sono soggette alle restrizioni disposte dall’Ordinanza.

CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali assembramenti a rischio.

IN QUALI CASI IL BAR PUÒ RIMANERE APERTO?
I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.

QUALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?
Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’Ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperti al pubblico non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali e per le attività di somministrazione esercitate su aree pubbliche (chioschi fissi e attività itineranti).

QUALI ATTIVITÀ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?
All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione, le attività commerciali e artigianali che vendono prodotti alimentari in misura prevalente, le farmacie e le parafarmacie, non sono soggette all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica. Nelle medesime strutture i bar si devono attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6, salvo quelli che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande che invece possono rimanere aperti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.

L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza attività di bar non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

IL SERVIZIO TAXI RIMANE ATTIVO?
Si, in quanto il servizio non è soggetto alle restrizioni previste dall’Ordinanza. La legge 21/1992 dispone che la prestazione del servizio taxi è obbligatoria.

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE?
Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.
Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone.
In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.
Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.

SONO PREVISTE RESTRIZIONI PER I SERVIZI EROGATI DALLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE E AMBULATORIALE?
Per i servizi erogati dalle Unità di offerta sociosanitarie non sono previste restrizioni e/o riduzioni dell’orario di apertura.
Si richiamano le precedenti disposizioni rispetto all’opportunità di sospendere le attività di gruppo/esterne rinviabili e di mantenere le attività terapeutiche/educative/riabilitative/assistenziali in piccoli gruppi (fino a 5/6 utenti) già previste dai Piani Individuali.
Nei servizi semiresidenziale e residenziali si invita ad evitare il sovraffollamento delle sale da pranzo, ove possibile introducendo orari e/o spazi differenziati.
Per i servizi semiresidenziali e ambulatoriali è sospeso l’accesso degli utenti in carico o già programmati, affetti da sintomatologia acuta di origine respiratoria. In tal senso è opportuno verificare telefonicamente in via preventiva l’assenza di febbre e/o sintomi rilevanti.
Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate ed eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si consigliano le Amministrazioni ad allineare le indicazioni a quanto già disposto dalla DG Welfare relativamente a servizi analoghi.

ADI E CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
L’ADI e le cure palliative domiciliari, trattandosi di servizi rivolti a persone fragili, non devono essere sospese o subire restrizioni, anche per prevenire accessi evitabili ai pronto soccorso.
Si invitano i Medici di Assistenza Primaria (Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia) a limitare le richieste di interventi occasionali (in particolare prelievi) alle situazioni non procrastinabili, in modo da riservare le risorse ai casi di più elevata complessità.

LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI RESTANO APERTE ALLE VISITE DI ESTERNI?
Gli ospiti delle strutture residenziali possono ricevere visite da parte di una persona per volta.
Prima dell’accesso del visitatore alla struttura gli operatori dovranno chiedere conferma dell’assenza di febbre e/o sintomi respiratori (tosse, raffreddore). In assenza di assicurazioni in tal senso, non sarà temporaneamente consentito l’ingresso.
È da evitare l’ingresso di bambini con età inferiore a 12 anni.

I SOGGETTI INSERITI IN COMUNITÀ (DIPENDENZE, PSICHIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE) MA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ESTERNE DURANTE IL GIORNO (ES LAVORO ECC) POSSONO PROSEGUIRE LE LORO ATTIVITÀ ESTERNE E ALLA SERA RIENTRARE IN COMUNITÀ?
Sarà cura degli operatori di riferimento dei progetti di inserimento verificare con i responsabili delle aziende/cooperative/enti le singole situazioni, nel rispetto delle eventuali misure preventive adeguate al rischio e già definite dalle indicazioni regionali (rispetto delle precauzioni universali indicate dal Ministero della Salute, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, …).

COME SI DEVONO COMPORTARE GLI OPERATORI DEI SERVIZI A BASSA SOGLIA (UNITÀ MOBILI, AMBULATORI PER LA GRAVE EMARGINAZIONE, SERVIZI DI STRADA PER LE DIPENDENZE, …) PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO?
Fermo restando il rispetto delle precauzioni universali indicate dal Ministero della Salute e l’utilizzo dei DPI previsti per le situazioni di esposizione al rischio biologico, agli operatori va garantita la dotazione di mascherine FFP2 che dovranno essere indossate nei contatti con gli utenti.
Qualora si riscontrasse la presenza di sintomi respiratori, gli utenti devono essere forniti di mascherina chirurgica ad alta filtrazione e orientati/accompagnati nel contatto telefonico con il medico di riferimento dell’utente/il medico della struttura sanitaria di riferimento dell’operatore per valutare la necessità di segnalazione all’ATS (da effettuare sempre in caso di motivato sospetto di contatto con utenti provenienti dalle zone rosse).

LE RACCOMANDAZIONI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS DEVONO ESSERE ADOTTATE ANCHE DALLE DONNE IN GRAVIDANZA?
Si conferma che le raccomandazioni per prevenire il contagio da Coronavirus devono essere adottate anche dalle donne in gravidanza.

LA MADRE SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI PER SOSPETTA COVID-19 DEVE ESSERE SEPARATA TEMPORANEAMENTE DAL PROPRIO NEONATO?
I rischi e i benefici della separazione temporanea della madre dal suo bambino vengono sempre discussi con la madre dal team medico specialistico ostetrico e pediatrico.

COME SI PUÒ MANTENERE LA PRODUZIONE DI LATTE SE LA MADRE È SEPARATA TEMPORANEAMENTE DAL PROPRIO NEONATO?
Le madri che intendono allattare devono essere incoraggiate a praticare la stimolazione del seno e la spremitura manuale del loro latte per iniziare e mantenere la lattazione. Prima di spremere il latte materno, le madri devono praticare l’igiene delle mani corretta e devono attenersi alle modalità di raccolta e conservazione del latte fornite dai medici pediatri, ostetriche, infermieri.

I SERVIZI SOCIOSANITARI DIURNI DI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DEVONO ESSERE SOSPESI?
Tra le attività che devono essere garantite rientrano anche le attività ambulatoriali semiresidenziali di psichiatria e neuro psichiatria infantile. Le attività educative e di gruppo che superano 8 partecipanti, devono essere sospese fino a nuova disposizione.