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AGEVOLAZIONI IMU

La seconda rata IMU del 2013 non deve essere pagata da coloro che hanno concesso in comodato gratuito la casa di abitazione ai propri genitori o ai propri figli. La novità è stata introdotta dal Consiglio comunale con una recente delibera del 18 novembre 2013, ripristinando la norma che era già prevista per l’ICI e che l’anno scorso era stata cancellata dal governo Monti con l’introduzione dell’IMU prevista dal decreto Salva Italia n. 201/2011.Il beneficio riguarda le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
a) il contribuente disponga di un valore ISEE non superiore ad € 50.000,00 con riferimento all’anno 2012;
b) sia presentata all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione entro il 15 dicembre 2013, con i dati relativi all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo contribuente, l’agevolazione è applicata a una sola unità immobiliare. La prima rata di acconto, invece, deve essere pagata regolarmente e a dicembre si dovrà provvedere al conguaglio di quanto versato a giugno applicando la nuova aliquota ordinaria del 9,60 per mille.