Back on top

Agevolazioni per emergenza epidemiologica da Covid-19 per gli anni 2020 e 2021 (deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021)

Agevolazioni per emergenza epidemiologica da Covid-19 per gli anni 2020 e 2021 (deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021)

 

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 58 del 30 giugno 2021, ha previsto specifiche riduzioni delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, previa presentazione di apposita domanda entro il termine perentorio del 30 settembre 2021, per i contribuenti che ricadono nelle condizioni sotto elencate.

 

Utenze non domestiche (enti e imprese)

1) ai settori sportivo e dell’intrattenimento, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti di impianti sportivi, palestre, parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri, spettacoli, individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero inserite nella categoria “02. Cinematografi, teatri” di cui all’allegato A;

2) alle attività alberghiere e agrituristiche, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul primo e secondo trimestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, rispettivamente, nella misura del 25% per l’anno 2020 e del 50% per l’anno 2021, agli esercenti individuati dai codici ATECO 55.1 ovvero agli agriturismi;

3) alle attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli alcolici, a valere sul quarto trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti individuati dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3, liquidata direttamente con l’avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2021;

4) agli esercenti attività individuate dai codici ATECO 47.61, 47.64, 47.71, 47.72, 47.77, 82.19, 85.52, 85.53, 85.59, 88.91, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09, a valere sul secondo semestre 2020 e sul primo semestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 50% per ciascun anno;

5) alle utenze non domestiche, in condizioni di difficoltà economica, che abbiano avuto accesso a una delle misure previste:

a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

alle quali sono concesse specifiche riduzioni tariffarie, pari al 25% della tassa rifiuti per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile.

 

Utenze domestiche (famiglie)

6) alle utenze domestiche per le quali ricorrono i requisiti sottoindicati si applica una specifica riduzione tariffaria, pari al 50% della tassa rifiuti 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile:

– sono stati individuati dal Settore Servizi Sociali in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 31 del 1° aprile 2020, n. 37 del 22 aprile 2020, n. 153 del 4 dicembre 2020, n. 163 del 16 dicembre 2020, n. 11 del 3 febbraio 2021, n. 27 del 10 marzo 2021 e n. 34 del 31 marzo 2021;

– nei quali almeno un componente del nucleo familiare:

◦ è un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo che abbia avuto accesso a una delle misure previste:

a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

◦ ha perso il posto di lavoro;

◦ è stato messo in mobilità o in cassa integrazione;

◦ ha subito la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%;

◦ non ha visto rinnovato almeno un contratto di lavoro a termine.

Dettagli

Date:
venerdì 2 luglio 2021
giovedì 30 settembre 2021