Back on top

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

L’art. 181 del D.L. n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, prevede l’esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

Rientrano nell’ambito di applicazione:

  1. a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

L’esonero di cui sopra trova applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre.

In tale periodo trova applicazione anche un regime autorizzatorio semplificato che prevede, una semplice domanda, per via telematica, all’ufficio Sportello Impresa Semplice, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell’imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.

Si sottolinea come, ovviamente, rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui ai precedenti commi, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Infine, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse.

L’Amministrazione comunale procederà ad una verifica a campione, anche successivamente, al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore.

Si allega, per maggiore comodità, un fac simile da utilizzare per la richiesta, da compilare in carta libera.